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COSTITUZIONE, SCOPI, ATTIVITÀ
Articolo 1
È costituita l’Associazione Italiana di Ricerca in Didattica della Matematica (AIRDM) con sede legale e amministrativa in Pisa, presso il Dipartimento di Matematica in Largo Bruno Pontecorvo n. 5.
L’Associazione ha vocazione scientifica, culturale ed educativa, è caratterizzata dall’attività volontaria dei Soci, è apolitica, a-confessionale e senza scopi di lucro.
Articolo 2
L’Associazione si propone di riunire persone e organizzazioni interessate alla ricerca in didattica della matematica, e, allo scopo di migliorare l’insegnamento e l’apprendimento della matematica, intende promuovere, stimolare e incentivare, in tutte le forme:
- la ricerca e gli studi in didattica della matematica;
- la diffusione dei risultati delle ricerche in didattica della matematica.
In particolare, l’Associazione si prende cura di organizzare periodicamente un Seminario Nazionale di Ricerca in Didattica della Matematica.
SOCI
Articolo 3
Possono far parte della Associazione:
a) soci ordinari:
- persone fisiche che abbiano compiuto i diciotto anni di età e siano legalmente capaci di agire (Soci Ordinari);
b) soci collettivi:
- enti pubblici;
- società;
- Fondazioni e Associazioni riconosciute;
- associazioni e altri enti di fatto;
coinvolti o interessati alla ricerca in didattica della matematica, alla sua diffusione e alle sue ricadute sul sistema educativo.
La domanda di associazione è indirizzata al Presidente e sottoposta ad approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
Articolo 4
Il Socio ha il diritto-dovere di partecipare, nei limiti delle proprie possibilità, alle attività promosse dall’Associazione e ha il dovere di pagare la quota annuale.
Le quote associative sono fissate dal Consiglio Direttivo che indicherà annualmente la quota per i Soci Ordinari, la quota per i Soci Collettivi e la quota occorrente per acquisire la qualifica di Socio (Ordinario o Collettivo) Sostenitore. La qualifica di Socio Sostenitore non ha effetti sul funzionamento dell’Associazione.
La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per decesso, per esclusione da parte del Consiglio Direttivo, qualora il comportamento del Socio sia ritenuto incompatibile con gli scopi dell’Associazione. Il Socio interessato può adire il giudizio del Collegio dei Probiviri avverso il procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.
I Soci morosi per due anni saranno considerati dimissionari.
Le dimissioni, qualunque ne sia la motivazione, non fanno decadere il diritto dell’Associazione ad esigere quote non versate.
ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE
Articolo 5
Sono organi della Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il collegio dei Probiviri.
Le cariche sociali sono ricoperte da Soci Ordinari, sono elettive, gratuite ed hanno durata triennale.
ASSEMBLEA
Articolo 6
L’Assemblea è formata da tutti i Soci. Ciascun Socio può farsi rappresentare per delega scritta; un Socio non può rappresentare per delega scritta più di due Soci.
L’Assemblea è convocata dal Presidente per via ordinaria una volta all’anno, di norma in coincidenza con il Seminario Nazionale, per stabilire gli orientamenti, le attività dell’Associazione, per approvare i bilanci consuntivo e di previsione.
L’Assemblea è convocata in via straordinaria dal Presidente anche a seguito di richiesta motivata presentata dalla maggioranza dei Consiglieri, oppure da un terzo dei Soci.
La convocazione dell’Assemblea deve contenere l’ordine del giorno, l’indicazione della data, ora e luogo della riunione e deve essere inviata a tutti i Soci con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni. La riunione è valida in prima convocazione quando sia presente, o rappresentata per delega, la maggioranza dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto.
L’assemblea provvede all’elezione degli organi della Associazione e del Revisore dei Conti, previa determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 7
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero variabile di Consiglieri, a scelta dell’assemblea, da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) membri.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di provvedere alla normale gestione dell’Associazione e di assumere, nell’ambito delle indicazioni dell’Assemblea, tutte le iniziative che favoriscano il conseguimento degli scopi sociali.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- eleggere fra i Consiglieri il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- stabilire la sede e la data dell’Assemblea ordinaria;
- predisporre e presentare all’Assemblea ordinaria il bilancio annuale consuntivo e preventivo e la relazione annuale sull’attività;
- nominare il Comitato Organizzatore del Seminario Nazionale, secondo le modalità di cui all’articolo 11;
- esaminare eventuali proposte dei Soci;
- esaminare le domande di associazione.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità decide il voto del Presidente. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri, tra cui il Presidente o il Vice-Presidente. Per la trattazione di specifici punti all’ordine del giorno, il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo persone ad esso estranee. Il Presidente, al momento della convocazione, avrà cura di informare il Consiglio dell’invito. Le persone estranee non hanno diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo sostituisce, sulla base della graduatoria delle elezioni, il Consigliere che, senza gravi e documentati motivi, sia mancato a tre riunioni consecutive oppure che abbia lasciato l’incarico per dimissioni o morte. In caso di esaurimento della graduatoria delle elezioni, il Presidente indice elezioni suppletive.
I Consiglieri supplenti, nominati sulla base della graduatoria o eletti con elezioni suppletive, restano in carica fino al termine del mandato del Consiglio.
PRESIDENTE
Articolo 8
Il Presidente dell’Associazione:
- ha la rappresentanza legale dell’Associazione; rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti nei rapporti con enti e persone;
- vigila sull’osservanza dello Statuto;
- convoca il Consiglio Direttivo anche a seguito della richiesta da parte della maggioranza dei Consiglieri, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni;
- presiede l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo;
- prepara, avvalendosi dell’opera del Segretario, le relazioni annuali delle attività svolte e da svolgere, da presentare all’Assemblea ordinaria;
- indice le elezioni delle cariche previste dallo statuto, ordinarie, ogni tre anni, e suppletive nei casi previsti dallo statuto.
VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO, TESORIERE
Articolo 9
Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri un Vice-Presidente, un Tesoriere e un Segretario.
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente stesso. Se si rende vacante la Presidenza, il Vice-Presidente assume la carica di Presidente fino alla successiva Assemblea dei Soci. In tale occasione sarà eletto un Presidente che resterà in carica fino al termine del mandato del Consiglio.
Il Tesoriere collabora con il Presidente e il Consiglio alla gestione amministrativa, alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo secondo gli indirizzi decisi dal Consiglio, tiene le scritture contabili ed è responsabile della custodia del patrimonio dell’Associazione.
Il Segretario redige e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, collabora con il Presidente nei rapporti con Soci, persone, enti e Istituzioni.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo 10
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci che non abbiano altre cariche sociali.
Il Collegio esamina e compone le controversie che dovessero insorgere tra Soci e organi e tra organi dell’Associazione e funge anche da organo di appello avverso le decisioni del Consiglio Direttivo.
Il Collegio, sentite le parti interessate, deve emettere la propria decisione entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.
Le decisioni sono inappellabili.
Il membro del Collegio che lascia l’incarico è sostituito in base alla graduatoria elettorale. Qualora la graduatoria sia esaurita, il Presidente dell’Associazione indice elezioni suppletive. Il membro supplente resta in carica fino al termine del mandato del Consiglio.
COMITATO ORGANIZZATORE DEL SEMINARIO NAZIONALE
Articolo 11
Il Comitato Organizzatore del Seminario Nazionale (COSN), in linea con le direttive dell’Assemblea Generale, si occupa dell’organizzazione scientifica e logistica del Seminario Nazionale di Ricerca in Didattica della Matematica.
Il Comitato è nominato dal Consiglio Direttivo; è composto da tre Soci, di cui almeno uno membro del Consiglio. I membri del Comitato restano in carica fino al termine del mandato del Consiglio e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.
Il Consiglio provvede a sostituire i membri del Comitato dimissionari.
REVISORE DEI CONTI
Articolo 12
Il Revisore dei Conti può essere esterno all’Associazione oppure un Socio che non ricopra cariche associative.
Il Revisore dei Conti vigila sulla gestione finanziaria, patrimoniale, contabile e amministrativa e presenta una relazione all’Assemblea dei Soci contestualmente alla discussione dei bilanci.
Il Revisore dei Conti che lascia l’incarico è sostituito in base alla graduatoria elettorale. Qualora la graduatoria sia esaurita, il Presidente indice elezioni suppletive. Il Revisore supplente resta in carica fino al termine del mandato del Consiglio.
ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE
Articolo 13
Il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea dei Soci tra gli associati stessi. Le cariche durano tre anni, tranne i casi di elezioni suppletive o di subentro sulla base della graduatoria elettorale. Il Presidente e i Consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Ai fini della rieleggibilità non viene considerato il mandato del Presidente e dei Consiglieri in carica nella fase transitoria iniziale.
Le candidature a Presidente e a Consigliere devono essere comunicate al Segretario fino a tre ore prima dell’ora stabilita come inizio dell’Assemblea. Il Segretario, raccolte tutte le candidature, provvede immediatamente a comunicarle all’Assemblea. Qualora il numero delle candidature sia minore del numero delle cariche da eleggere, è possibile presentare le candidature fino all’inizio delle operazioni elettorali.
Il Consiglio Direttivo nomina un Presidente di seggio e due scrutatori responsabili delle operazioni di spoglio e di scrutinio delle schede.
La votazione per l’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo è effettuata su scheda unica recante l’indicazione delle cariche (Presidente e Consiglieri) da eleggersi; ciascun Socio potrà esprimere una preferenza per la carica di Presidente e un numero di preferenze per la carica di membro del Consiglio non superiore alla metà dei Consiglieri da eleggere. Non è possibile esprimere la stessa preferenza per cariche diverse, pena la nullità del voto.
I voti espressi per la Presidenza, ove non concorrano all’elezione del Presidente, vengono ritenuti validi come voti per l’elezione a membro del Consiglio Direttivo.
Nel caso di parità di voti fra due Soci proposti per la stessa carica, viene eletto il più anziano per appartenenza all’Associazione; in caso di ulteriore parità viene eletto il più giovane d’età.
La votazione avviene anche se il numero dei candidati corrisponde al numero degli eligendi.
ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DEL REVISORE DEI CONTI
Articolo 14
I membri del Collegio dei Probiviri e il Revisore dei Conti sono eletti dall’Assemblea dei Soci una volta conclusa l’elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente.
Il Consiglio Direttivo nomina un Presidente di seggio e due scrutatori responsabili delle operazioni di spoglio e di scrutinio delle schede.
I membri del Collegio sono eletti tra i Soci che non ricoprono altre cariche sociali. Il Revisore dei Conti può essere un Socio che non ricopra cariche sociali o un esterno all’Associazione. I membri del Collegio e il Revisore dei Conti durano in carica tre anni, tranne i casi di elezioni suppletive o di subentro sulla base della graduatoria elettorale, e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.
La votazione per l’elezione del Collegio e del Revisore dei Conti è effettuata su scheda unica recante l’indicazione delle cariche (membri del Collegio e Revisore dei Conti) da eleggersi; ciascun Socio potrà esprimere tre preferenze per il Collegio e una per il Revisore dei Conti. Non è possibile esprimere la stessa preferenza per cariche diverse, pena la nullità del voto.
Nel caso di parità di voti fra due Soci proposti per il Collegio, viene eletto il più anziano per appartenenza all’Associazione; in caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano d’età.
Nel caso di parità di voti fra i candidati per l’elezione del Revisore dei Conti, viene eletto il più anziano d’età.
PATRIMONIO
Articolo 15
Il patrimonio sociale è costituito dal patrimonio mobiliare o immobiliare dell’Associazione e si incrementa con i versamenti delle quote sociali, con oblazioni di Soci e privati, sovvenzioni, donazioni, sponsorizzazioni, contributi ed introiti che, a qualsiasi titolo, pervengano da Enti pubblici o soggetti privati.
L’Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che determina anche modalità e tempi della loro utilizzazione per i fini istituzionali.
Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste, e di quelle ad esse direttamente connesse.
MODIFICHE DI STATUTO E REGOLAMENTI
Articolo 16
Le modifiche del presente Statuto devono essere discusse in Assemblea e approvate da una maggioranza di 2/3 (due terzi) dei votanti.
L’Associazione può dotarsi di un Regolamento. Il Regolamento e ogni sua modifica devono essere discussi in Assemblea e approvati da una maggioranza di 2/3 (due terzi) dei votanti.
SCIOGLIMENTO
Articolo 17
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto di voto oppure avviene automaticamente dopo due anni di inattività.
L’Assemblea dei Soci che delibera lo scioglimento dovrà contestualmente devolvere il patrimonio ad altra associazione non avente fini di lucro e con finalità analoghe all’Associazione o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
NORMA TRANSITORIA
Articolo 18
Contestualmente alla stipula dell’atto costitutivo dell’Associazione viene nominato un Consiglio Direttivo provvisorio, cui spettano i poteri previsti nello statuto per il Consiglio medesimo, composto di sei (6) Consiglieri e dal Presidente, che rimarrà in carica fino alla prima assemblea dei Soci.
RINVII
Articolo 19
Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
Pisa, 5 giugno 2012
Firmato:
Samuele ANTONINI
Pietro DI MARTINO
Franco FAVILLI
Francesca FERRARA
Maria Alessandra MARIOTTI
Michela MASCHIETTO
Rosetta ZAN
Claudio CALDERONI (sigillo)